Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n 73 pubblicato sulla G.U. n.123 del 25 maggio 2021, ha definito i contorni dell’agevolazione concessa ai soggetti con meno di 36 anni per l’acquisto della “prima casa” di abitazione.

L’agevolazione consiste nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo, nonché nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Per potervi accedere è necessario:

  • non aver ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
  • avere un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui;
  • deve trattarsi di “prime casa” di abitazione”, come definite dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86;
  • gli atti devono essere stipulati tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del DL “Sostegni-bis”) e il 30 giugno 2022.

Ove l’atto di acquisto risulti imponibile ad IVA, l’art. 64 comma 7 del DL 73/2021 attribuisce agli acquirenti “un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto”, che può essere utilizzato:

  • in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
  • in compensazione in F24 ai sensi del DLgs. 241/1997.

Sono escluse quelle catastalmente classificate A/1, A/8 o A/9, e non sono citate le pertinenze, per le quali, quindi, sorge il dubbio sull’applicabilità del beneficio.

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