Le novità previste dai vari decreti Covid, a tutela delle attività maggiormente colpite dalla pandemia Coronavirus, in particolare imprese turistiche e Partite IVA che hanno subito il 30% del calo del fatturato, si concretizzano in ulteriori ipotesi di cancellazione del versamento dell’imposta, sia nel 2020 che nel 2021.

Nel decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) è stata prevista un’ampia casistica di esenzioni che ha evitato il pagamento del saldo dell’Imu 2020 per gli immobili dei settori turismo, ricettivo-alberghiero e dello spettacolo posseduti dai medesimi gestori delle attività. Ai fini dell’individuazione degli immobili e delle relative pertinenze oggetto di esonero si fa rinvio alla tabella delle attività, individuate con il codice ATECO, di cui all’allegato 1 del decreto. Ulteriori ipotesi di esenzioni erano previste:

  • dall’art. 5 del DL 149/2020 (decreto “Ristori-bis”);
  • dall’art. 9 del DL 137/2020 (decreto “Ristori”);

La Legge di Bilancio ha confermato le ipotesi di esenzione, prevedendo ulteriormente la cancellazione della prima rata IMU 2021 in scadenza il 16 giugno 2021. Inoltre, in base alla legge di conversione del Decreto Sostegni (articolo 6-sexies) sono esentati sempre dal versamento della prima rata IMU anche le Partite IVA già aperte al 23 marzo 2021 che possiedono immobili e li utilizzano per la propria attività produttiva o professionale, purché possano vantare come requisiti gli stessi previsti per accedere ai contributi a fondo perduto dello stesso DL 41/2021, ovvero:

  • i ricavi/compensi non siano superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”; la norma fa riferimento al secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL 41/2021);
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019).

Per tutti questi soggetti, come chiarito dal Ministero Economia e Finanze, in base all’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, dovrà essere presentata la dichiarazione IMU:

  • entro il 30 giugno 2021, con riguardo ai soggetti che hanno fruito delle ipotesi di esenzione della seconda rata IMU 2020
  • entro il 30 giungo 2022, con riguardo ai soggetti che hanno fruito delle ipotesi di esenzione della prima rata IMU 2021

Infatti, la suddetta norma e le istruzioni per la compilazione del modello approvato dal DM 30 ottobre 2012 stabiliscono che l’obbligo dichiarativo sorge soltanto nei seguenti casi:

  • quando sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate;
  • nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili al Comune.

Secondo le Finanze, dunque, queste informazioni non sarebbero a conoscenza dei Comuni e nel modello dichiarativo i soggetti passivi dovranno barrare la casella “Esenzione”.

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