Dal 2022 Inps, Agenzia Entrate e Agenzia entrate Riscossione segnaleranno all’imprenditore ed al Collegio Sindacale (dove presente) il mancato pagamento di determinati importi, invitandolo ad avviare le procedure previste dal codice della crisi (in sostanza, la composizione negoziale dei debiti). In particolare, per quanto riguarda gli importi dovuti e non versati, la segnalazione all’imprenditore e al presidente del collegio sindacale avverrà tramite pec o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria e dovrà essere inviata:
- dall’INPS in caso di ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare:
- superiore al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e alla soglia di 15.000 euro, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati,
- superiore alla soglia di 5.000 euro, per quelle senza i richiamati lavoratori
- dall’Agenzia delle Entrate, in presenza di un debito scaduto e non versato per l’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (LIPE), superiore a 5.000 euro;
- dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, in presenza di crediti affidati alla riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 euro e, per le altre società, a 500.000 euro.
La tempistica:
– per quanto riguarda l’INPS, le segnalazioni riguarderanno i debiti accertati dal 1° gennaio 2022;
– per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate, le segnalazioni riguarderanno i debiti risultanti dalle comunicazioni relative al I trimestre 2022;
– per l’Agenzia Entrate Riscossione, le segnalazioni verranno effettuate in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° luglio 2022.
Una volta rilevata la situazione di anomalia della posizione debitoria, il debitore viene invitato a regolarizzarla entro novanta giorni o, in alternativa, a presentare, entro lo stesso termine, istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
Se il debitore non adempie a tali indicazioni, il creditore pubblico qualificato è tenuto a fare una segnalazione all’imprenditore e all’organo di controllo (nella persona del presidente del collegio sindacale) con l’invito a chiedere la composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti.
Ricordiamo che la Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, introdotta dalla Legge 21/10/2021, n. 147, rappresenta uno strumento giuridico di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento ed è caratterizzato dal fatto che, oltre ad essere un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza, affianca all’imprenditore un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa.
L’esperto che affiancherà l’imprenditore sarà nominato da una commissione creata presso ogni Camera di Commercio, che attingerà da un elenco appositamente costituito dove potranno essere iscritti gli interessati in possesso di appositi requisiti di formazione.
Tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese possono accedere alla composizione assistita per la soluzione della crisi d’impresa perché non sono previsti requisiti dimensionali minimi o massimi.
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