Le imprese sono chiamate a pubblicare i contributi e gli aiuti pubblici in nota integrativa o sul proprio sito web entro il 30 giugno di ogni anno

L’articolo 1, commi da 125 a 129 della legge 124/2017, modificata dall’articolo 35 del DL 34/2019, dispone che gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, siano pubblicati:
1) nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato dai soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile;
2) sui propri siti internet o analoghi portali digitali oppure, in mancanza sui portali elettronici delle associazioni di categoria di appartenenza per le associazioni, Onlus, fondazioni e cooperative sociali.

I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa (società di persone, imprese individuali), secondo la relazione di accompagnamento della norma potrebbero indicare “volontariamente” i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa ma, ad oggi, non è chiaro se tale indicazione esoneri dall’obbligo informativo sul proprio sito internet. In mancanza, dunque, si consiglia di procedere ugualmente secondo quanto previsto al p.to 2.

Sono chiamati al rispetto al suddetto obbligo i soggetti iscritti al Registro delle imprese, e pertanto:

  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono esclusi i liberi professionisti e gli imprenditori agricoli individuali (in quanto non svolgono attività di cui all’art. 2195 codice civile)

L’obbligo scatta se l’importo complessivo degli aiuti di stato supera euro 10.000 (quindi se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti i contributi sono soggetti all’obbligo pubblicitario) e se corrisposti dalle seguenti amministrazioni pubbliche:

  • Stato;
  • Enti locali: Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni;
  • Istituzioni universitarie;
  • Istituti autonomi case popolari;
  • Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali;
  • Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL);
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • Agenzie fiscali.

L’obbligo dunque, non trova applicazione nei casi in cui l’importo monetario delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti (in denaro o in natura), siano:

  • privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria;
  • inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato;
  • rivolte alla generalità delle imprese, ovvero vantaggi che prescindono da ogni elemento di selettività quali la localizzazione, dimensione o attività svolta dai beneficiari;
  • già risultanti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato in quanto pubblicate dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi.

I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa. Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.

Nel caso di utilizzo di un bene pubblico a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato, va quantificato il vantaggio ottenuto nel corso dell’anno precedente.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

L’inosservanza dell’obbligo di informazione, dall’esercizio finanziario 2020, comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

In sede di conversione del DL n. 52/2021, c.d. “Decreto Riaperture”, è stato approvato un emendamento che interviene in vista della scadenza dell’adempimento per l’annualità in corso. In particolare si dispone che:
“in considerazione dell’incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel corso dell’emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 125-bis della legge 4 agosto 2017, n. 124, il termine ultimo per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2022. Conseguentemente, non si applicano per l’anno 2021 le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124”. Il testo è in via di approvazione definitiva dal Parlamento.

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